Europa: Allegato VIII, maggiori dettagli dai testi provvisori del II emendamento


Posted By: Trace One

Allegato VIII: cosa comporta?

Europa: Allegato VIII, maggiori dettagli dai testi provvisori del II emendamento

L’ articolo 45 del regolamento CLP prevede che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele pericolose sul mercato comunichino agli organi designati le informazioni utili in caso di risposta di emergenza sanitaria.

Il Regolamento 2017/542, che costituisce l’Allegato VIII del CLP, è stato pubblicato con lo scopo di armonizzare il tipo ed il formato di queste informazioni a livello europeo.

Cosa comporta per i produttori chimici?

Tra le novità più importanti introdotte dall’ Allegato VIII troviamo il codice UFI, un nuovo requisito di etichetta per le miscele pericolose. L’UFI è stato introdotto per collegare univocamente la miscela immessa sul mercato con le informazioni contenute nella dichiarazione inviata ai Centri Antiveleno.

Questo codice a 16 cifre dovrà essere riportato sull’etichetta delle miscele e sarà obbligatorio a partire dalla relativa data di scadenza (1° Gennaio 2021 o 1° Gennaio 2024), a seconda dell’utilizzo finale del prodotto immesso sul mercato. Si veda l’infografica a seguire per ulteriori informazioni:

UFI: Cosa comporta per i produttori chimici?

Di conseguenza, le aziende che immettono sul mercato Europeo miscele pericolose dovranno raccogliere le informazioni necessarie e gestire il loro portfolio di prodotti e i relativi codici UFI. Per ulteriori informazioni sul codice UFI, fare click QUI.

Tuttavia, alcuni studi di fattibilità hanno evidenziato dei problemi riguardo determinate informazioni che è necessario includere nella notifica armonizzata. Sebbene il testo dell’Allegato VIII sia già stato aggiornato con la pubblicazione del Regolamento 2020/11 lo scorso 10 Gennaio, la Commissione Europea ha annunciato l’entrata in vigore del Secondo aggiornamento dell’Allegato VIII per l’inizio di Novembre 2020 a seguito di un periodo di scrutinio di due mesi da parte del Parlamento Europeo. Lo scorso 2 Settembre, ECHA ha pubblicato i testi provvisori dei documenti relativi al Secondo emendamento, contenenti maggiori informazioni sulle pitture formulate ai POS, sulle formule standard e sui componenti intercambiabili.

Maggiori chiarimenti riguardo le soluzioni proposte

A seguire, riportiamo le maggiori modifiche riportate nei testi provvisori del Secondo emendamento:

  • Alcuni prodotti godono di un’esenzione dai normali criteri di notifica riguardanti la composizione, come ad esempio alcuni combustibili (per i quali è possibile notificare la composizione indicata in Scheda di Sicurezza) o prodotti del settore cementifero (per i quali è possibile fare riferimento alle formule standard indicate nel Regolamento)
  • I notificanti potranno includere informazioni riguardanti un gruppo di materie prime provenienti da fornitori diversi, a patto che tali materie prime siano tossicologicamente e tecnologicamente simili.
  • Le pitture realizzate ai Point of Sales (POS) saranno esenti dall’Articolo 45. Tuttavia, le miscele pericolose componenti di tali prodotti saranno ancora soggette all’obbligo di notifica.

Il prossimo passo è la fine del periodo di obiezione, attesa per il prossimo 31 Ottobre, con successiva pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Europea. Trace One sta prestando molta attenzione all’evolversi della situazione normativa e vi terrà aggiornati riguardo ogni novità a tal proposito.

Per ulteriori informazioni riguardo la soluzione Trace One alla notifica in accordo all’ Allegato VIII, si prega di contattare il nostro Customer Service all’indirizzo EU-customer-service@selerant.com.

Per una breve panoramica delle funzionalità offerte dal modulo di gestione UFI e generazione del dossier PCN, cliccare QUI.

Per visionare il Reg. (UE) 2017/542 (Allegato VIII al CLP) e il testo provvisorio dell’aggiornamento, potete utilizzare i seguenti link:

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