Europa: dal 17 Ottobre si applica l’ATP 12!


Posted By: Selerant EHS

Il 12° ATP del CLP

Europa: dal 17 Ottobre si applica l’ATP 12!Il 28 marzo 2019, il regolamento (UE) n. 2019/521 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il 12°ATP allinea i criteri del CLP con la 6a e la 7a edizione del GHS ONU. In particolare, introduce la nuova classe degli esplosivi desensibilizzati e la nuova categoria dei gas piroforici. Inoltre, introduce una soglia di considerazione dell’1% per i componenti classificati come STOT SE 3 e come tossici per aspirazione ai fini del calcolo della pericolosità delle miscele. L’ATP 12 poi definisce chiaramente quando attribuire la frase EUH208 a sostanze con limiti di concentrazione specifici (SCL).

L’ATP 12 aggiorna infine i testi di alcune frasi H e P. A questo riguardo, segnaliamo un errore presente nel testo del Regolamento: sebbene l’ ATP 12 includa aggiornamenti ai criteri di assegnazione dei consigli di prudenza (inclusi nella parte 1 dell’Allegato IV del CLP), alcune di queste modifiche non sono state riflesse nelle relative tabelle multilingua incluse nella parte 2 dello stesso Allegato. Di conseguenza, per i consigli di prudenza P103 e P280 non vi è coerenza tra il testo riportato nella parte 1 e nella parte 2 dell’ Allegato IV. Si veda, a titolo di esempio, la frase P103:

  • Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. (parte 1, Allegato IV)
  • Leggere l’etichetta prima dell’uso. (parte 2, Allegato IV)

Ricordiamo in ogni caso che il paragrafo introduttivo dell’ Allegato IV consente una certa flessibilità nel testo dei consigli di prudenza; ciononostante, abbiamo provveduto ad estrarre le frasi P aggiornate direttamente dai testi del Regolamento in lingua, mantenendo le versioni precedenti delle frasi P come varianti in modo da fornire la massima flessibilità.

Da quando si applica l'ATP 12?

L’ATP 12 si applica dal 17 Ottobre 2020. Questo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza periodi di deroga.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo del regolamento 2019/521 disponibile in italiano al seguente link:

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