Europa: Decisioni degli Stati Membri sull'Allegato VIII: un riepilogo della situazione

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Posted By: Trace One

Annex VIII situation


Allegato VIII: cosa comporta?

L’ articolo 45 del regolamento CLP prevede che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele pericolose sul mercato comunichino agli organi designati le informazioni utili in caso di risposta di emergenza sanitaria. L’Allegato VIII dello stesso regolamento definisce il contenuto e la procedura di trasmissione armonizzata per tutti gli Stati Membri.

Dall’iniziale implementazione nell'aprile 2019, il portale ufficiale ECHA e l’implementazione negli Stati Membri dell'UE e del SEE sono stati aggiornati più volte, collegando un numero sempre maggiore di enti nazionali al sistema di notifica armonizzato relativo alla risposta di emergenza sanitaria.

Le ultime decisioni degli Stati Membri in merito all’ implementazione dell'Allegato VIII sono raccolte e mantenute aggiornate nel documento di sintesi delle decisioni degli Stati Membri, disponibile nella sezione PCN del sito web di ECHA.

Panoramica delle decisioni degli Stati Membri: qual è la situazione attuale?

Ad oggi, settembre 2022, tutti gli Stati Membri ad eccezione di Bulgaria e Slovacchia sono pronti ad accettare la notifica tramite il portale dell'ECHA.

Belgio, Francia, Germania, Lettonia, Lussemburgo e Portogallo hanno confermato la coesistenza del il sistema di trasmissione nazionale con il portale ECHA come modalità alternativa per inoltrare le notifiche, con alcuni paesi (come Austria, Irlanda e Italia) che hanno ufficialmente adottato il portale ECHA, ma hanno scelto di mantenere attivo il sistema nazionale di trasmissione per le miscele ad uso industriale. Tutti gli altri Stati Membri hanno scelto di adottare solo il portale ufficiale di ECHA.

Sebbene la situazione riguardo alla lingua di notifica sia disomogenea (tutti i paesi tranne Austria, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Liechtenstein, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia accettano notifiche generate in inglese, con la Finlandia che richiede sia finlandese che svedese), la situazione relativa ai costi per la notifica è più definita, con solo Belgio, Ungheria e Italia che prevedono l’applicazione di una tassa.

Infine, per l'immissione sul mercato delle miscele notificate tramite il portale ECHA in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna, i notificanti devono attendere la conferma del ricevimento del dossier da parte dell'organismo designato dello Stato membro, mentre per tutti gli altri paesi (tranne la Bulgaria) sarà sufficiente superare le regole di convalida a livello del portale.

Si ricorda che l'attuazione dei requisiti dell'Allegato VIII può variare per ciascuno Stato membro (ad esempio, l'Italia che richiede la notifica per i detersivi non pericolosi). Si raccomanda di contattare l’autorità responsabile nello Stato membro in questione.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare i seguenti link: