FAQ ChemiC: Europa e Allegato VIII - domande frequenti dal Webinar


Posted By: Trace One

FAQ ChemIC 2020: Europa e Allegato VIII - domande frequenti dal Webinar Chemic

A seguito del webinar CHEMIC, in collaborazione con Normachem, abbiamo ritenuto utile raccogliere alcune delle domande poste più frequentemente per chiarire alcuni degli aspetti meno chiari dell’ Allegato VIII e della notifica.

A seguire pertanto alcune delle domande più ricorrenti: ai centri antiveleni europei, dallo stato attuale dell’implementazione dell’ Allegato VIII nei vari paesi europei ad aspetti più tecnici.

La mia miscela è stata già notificata all’ISS: devo notificarla secondo l’ Allegato VIII?

Importatori o utilizzatori a valle che hanno già notificato miscele pericolose ad organi designati a norma dell’ Articolo 45 del Regolamento CLP prima delle date di scadenza previste dall’Allegato VIII non sono obbligati a inoltrare la notifica ai centri antiveleni europei prima della fine del periodo di transizione.

Ricordiamo tuttavia che la non obbligatorierà della notifica per miscele già notificate agli organi nazionali vale fintantoché la miscela non subisce modifiche tali per cui è previsto un aggiornamento della notifica in accordo all’ Allegato VIII (come ad esempio un significativo cambio di composizione o una modifica della classificazione).

In ogni caso, ricordiamo infine che, per quanto riguarda l’Italia, siamo in attesa di provvedimenti nazionali volti a chiarire l’implementazione dell’ Allegato VIII e che, pertanto, importatori e utilizzatori a valle devono proseguire con la notifica in accordo ai provvedimenti nazionali fino al 31 Dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Trace One per la notifica all’ Istituto Superiore della Sanità, si prega di seguire il link.

Come gestire le MIM provenienti da fornitori diversi?

La problematica delle materie prime a composizione non completamente nota (“MiM”) provenienti da fornitori differenti è già nota ad ECHA: allo stato attuale dell’ Allegato VIII, è infatti possibile identificare una MiM tramite un solo codice UFI e/o fornitore.

La Commissione Europea sta attualmente valutando una soluzione per questa tematica: essa prevederebbe l’introduzione del concetto di ICG (Componenti Intercambiabili), con possibilità di includere un “gruppo” di MiM, ognuna identificata con il proprio codice UFI e/o fornitore.

Ricordiamo comunque che attualmente si tratta solamente di una proposta di soluzione e che ulteriori dettagli saranno disponibili con la pubblicazione ufficiale del secondo aggiornamento dell’ Allegato VII, atteso per la seconda metà del 2020.

Per maggiori informazioni riguardo il testo provvisorio del secondo aggiornamento dell’ Allegato VIII, si prega di consultare questo link.

Posso assegnare codici UFI diversi per prodotti con stessa composizione ma diverso nome commerciale?

Il codice UFI è strettamente legato alla composizione di un prodotto: secondo i criteri con cui è assegnato, due prodotti con composizione differente non possono avere lo stesso codice UFI. Tuttavia, l’Allegato VIII permette l’assegnazione di codici UFI diversi a prodotti con stessa composizione ma differente nome commerciale.

Una miscela non classificata come pericolosa ma con frasi EUH (i.e. EUH210, EUH208), va notificata secondo l'articolo 45?

L’ Allegato VIII prevede la notifica ai centri antiveleni europei di miscele classificate per pericoli fisici o per la salute: pertanto, le miscele non classificate come pericolose non rientrano nel campo di applicazione dell’ Articolo 45 del CLP. Le frasi EUH appartenti alla Parte 2 dell’ Allegato II del Regolamento CLP (i.e. EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta») tuttavia non rappresentano un pericolo, ma solamente un elemento addizionale di etichetta: di conseguenza, miscele non pericolose che hanno solamente questo tipo di frase EUH non sono soggette all’ Articolo 45. È comunque possibile effettuare notifiche volontarie.

Per ulteriori informazioni riguardo la soluzione Trace One all’ Allegato VIII e UFI, visitate questa pagina
o contattate il nostro Customer Service all’indirizzo EU-customer-service@selerant.com.

Per ulteriori chiarimenti riguardo l’applicazione dei criteri dell’ Allegato VIII, consigliamo infine la consultazione della Guida ECHA sull’ Allegato VIII disponibile QUI.

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