FAQ ChemiC: Europa e Allegato VIII - Domande frequenti dal Webinar - Parte II


Posted By: Trace One

FAQ ChemiC: Europa e Allegato VIII - Domande frequenti dal Webinar - Parte II

A seguito del webinar CHEMIC, in collaborazione con Normachem, abbiamo ritenuto utile raccogliere alcune delle domande poste più frequentemente per chiarire alcuni degli aspetti meno chiari dell’ Allegato VIII e della notifica.

Come per il mese precedente, a seguire abbiamo raccolto alcune delle domande più ricorrenti: dallo stato attuale dei criteri dell’Allegato VIII ad aspetti più tecnici relativi al prossimo aggiornamento.

Nel caso dei tintometri (i.e. bespoke paints o POS) ci saranno delle esenzioni?

La problematica dei tintometri è una tematica già nota all’ ECHA: la Commissione Europea riconosce infatti come problematico il numero estremamente elevato di notifiche necessario a coprire tutte le possibile combinazioni tra tinta base e tinte, generabili su richiesta dal consumatore (“Bespoke paints”).

Tenendo anche conto dell’esiguo numero di casi di emergenza sanitaria relativi a questo tipo di prodotto comunicati dai Centri Antiveleni Europei, come riportato nei paragrafi 6,7 e 8 del testo provvisorio del secondo aggiornamento dell’ Allegato VIII, la Commissione sta attualmente valutando un’esenzione dai normali criteri di notifica per questo tipo di prodotto, pur specificando la necessità di includere nell’ etichetta della pittura finale i codici UFI relativi alle tinte pericolose utilizzate come componenti.

Questa misura, se confermata nella pubblicazione ufficiale del secondo aggiornamento attesa verso la fine del 2020, comporterebbe inoltre l’aggiunta di un ottavo punto all’ Articolo 25 del Regolamento 1272/2008 (CLP).

Per maggiori informazioni riguardo il testo provvisorio del secondo aggiornamento dell’ Allegato VIII, si prega di consultare questo link.

Dove deve essere stampato l'UFI, sull'etichetta, sul packaging o anche sulla Scheda di Sicurezza?

In accordo alla modifica del paragrafo 5.2 apportata dal primo aggiornamento dell’Allegato VIII (Regolamento 2020/11), il notificante può optare per la stampa o apposizione del codice UFI sull’imballaggio interno assieme agli altri elementi di etichetta.

Nel caso di esenzione dall’etichetta (i.e. miscele non imballate), il codice UFI deve essere riportato in Scheda di Sicurezza nella sezione relativa agli identificatori di prodotto (sezione 1.1).

Nel caso in cui sia prevista un’etichetta, il codice UFI può essere riportato anche in Scheda di Sicurezza su base volontaria. Ricordiamo che, in questo caso, ad un eventuale aggiornamento del codice UFI corrisponderebbe un aggiornamento della Scheda di Sicurezza.

Per ulteriori dettagli riguardo le modifiche apportate dal primo aggiornamento dell’ Allegato VIII, si prega di consultare il seguente link.

Quali sono gli obblighi dei distributori?

Le figure identificate come distributori da ECHA (distributore, rivenditore, rebrander e rietichettatore) sono soggette all’ Articolo 4(10) del Regolamento 1272/2008 (CLP) e pertanto devono assicurarsi di non distribuire le miscele in Stati Membri in cui non è stata fatta una notifica e/o con identificatori di prodotto diversi.

Nel caso in cui l’attività di distribuzione avvenga in Stati Membri non inclusi nella notifica originaria e/o con nomi commerciali differenti, il distributore può comunicare le informazioni rilevanti al proprio fornitore chiedendo di includerle nella notifica per il prodotto o, in alternativa, effettuare esso stesso la notifica agli organi designati.

Per ulteriori informazioni riguardo il ruolo e gli obblighi dei distributori, si prega di consultare la guida ECHA sugli utilizzatori a valle.

Se non sono a conoscenza della composizione completa di una materia prima e il fornitore non mi ha comunicato il codice UFI della MiM (o non l'ha notificato nel Paese in cui vendo il prodotto), come mi devo comportare?

Nel caso in cui si immetta sul mercato una miscela pericolosa composta a sua volta da una miscela di cui non si è a conoscenza della composizione completa (MiM, Miscela in Miscela), l’Allegato VIII prescrive la necessità di includere all’interno della notifica il codice UFI della MiM comunicato dal fornitore. Per poter utilizzare questo codice UFI è necessario tuttavia che i paesi in cui il fornitore ha notificato la propria miscela includano i paesi di immissione sul mercato della miscela finale.

Nel caso in cui il codice UFI della MiM non sia disponibile o utilizzabile, è necessario identificare la MiM includendo nella notifica la composizione nota e i recapiti del fornitore.

Per ulteriori informazioni riguardo la soluzione Trace One all’ Allegato VIII e UFI, visitate questa pagina
o contattate il nostro Customer Service all’indirizzo EU-customer-service@selerant.com.

Per ulteriori chiarimenti riguardo l’applicazione dei criteri dell’ Allegato VIII, consigliamo infine la consultazione della Guida ECHA sull’ Allegato VIII disponibile QUI.

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