Nuovi aggiornamenti relativi alle Restrizioni Allegato XVII del REACH

| Schede Di Sicurezza | Regulatory
Posted By: Trace One

Importanza delle Restrizioni

regVII_1200Le Restrizioni sono uno strumento per proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi inaccettabili rappresentati da alcune sostanze chimiche. Le Restrizioni, descritte nell’Allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una determinata sostanza. Le Restrizioni a cui sono eventualmente sottoposte le sostanze e/o le miscele devono essere riportate in Sezione 15 della SDS.

Quali sono le modifiche apportate all’Allegato XVII dai nuovi Regolamenti?

Il regolamento 2020/1149 introduce la Restrizione 74, relativa all’utilizzo di Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. Tali sostanze non potranno essere utilizzate in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il Regolamento 2020/2081 introduce invece la Restrizione 75, relativa a sostanze con classificazione armonizzata contenente cancerogenicità di categoria 1 A, 1B o 2, mutagenicità sulle cellule germinali di categoria 1 A, 1B o 2, tossicità per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2, sensibilizzazione cutanea di categoria 1, 1 A o 1B, corrosione cutanea di categoria 1, 1 A, 1B o 1C e irritazione cutanea di categoria 2 lesioni oculari gravi di categoria 1 o irritazione oculare di categoria 2 (escludendo le sostanze classificate a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione) o sostanze elencate nell’Allegato II o in alcune casistiche tra i coloranti ammessi nell’Allegato IV del Regolamento sui prodotti cosmetici (1223/2009) nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio.

Infine, il Regolamento 2020/2096 apporta significative modifiche a varie Restrizioni già presenti nell’Allegato XVII, tra cui:

  • Restrizione 3: Vengono introdotte delle ulteriori condizioni relative alle lampade ad olio e liquidi accendigrill se etichettati con l’indicazione di pericolo H304.
  • Restrizioni 22, 67 e 68 sono soppresse
  • Rimosso il riferimento a CAS ed EC del Nonilfenolo per la Restrizione 46
  • Aggiunta di alcune sostanze nelle appendici 2, 5 e 6

    (con data di applicazione luglio 2021 per talune sostanze e ottobre 2021 per le altre)

Trace One sta già lavorando per fornire ai propri clienti l’aggiornamento dei dati conseguente all’entrata in vigore dei regolamenti indicati.

Per maggiori informazioni riguardo i regolamenti citati modificanti le Restrizioni dell’Allegato XVII, seguire i seguenti link:

Newsletter 141

Subscribe-EHS-newsletter_IT