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Europa: Pubblicato il Decreto italiano relativo all’implementazione nazionale dell’Allegato VIII al Reg. CLP
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Selerant EHS
Allegato VIII: cosa comporta
L’ articolo 45 del regolamento CLP prevede che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele pericolose sul mercato comunichino agli organi designati le informazioni utili in caso di risposta di emergenza sanitaria. L’Allegato VIII dello stesso regolamento definisce il contenuto e la procedura di trasmissione armonizzata per tutti gli Stati Membri.
È tuttavia lasciato ai singoli paesi un certo grado di flessibilità riguardo alcune caratteristiche della trasmissione armonizzata, ad esempio le lingue in cui è considerata valida la notifica nel paese di immissione sul mercato, eventuali tasse o tariffe o le modalità con cui tale requisito normativo interagisce con altri regolamenti nazionali.
Lo scorso 31 marzo 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 Dicembre 2020, modificante l’Allegato XI del d. lgs. 14 Marzo 2003 n. 65 e pertinente al passaggio alle nuove modalità di trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Decreto italiano: quali sono le novità
Il Decreto nazionale riporta indicazioni quali:
- La modalità di trasmissione delle informazioni armonizzate al Centro Nazionale Sostante Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità (CNCS-ISS), da effettuarsi tramite portale ECHA (PCN Portal) in lingua italiana o lingua inglese
- Per miscele destinate ad uso industriale e la cui data di scadenza in accordo all’Allegato VIII è il 1° Gennaio 2024 è ancora possibile, in alternativa alla notifica tramite PCN Portal, procedere alla notifica all’ Archivio Preparati Pericolosi
- È prevista una tariffa annuale di 50 € per notificante e indipendente dal numero di notifiche inoltrate
- Per i detergenti non pericolosi è previsto l’obbligo di notifica secondo l’Allegato VIII tramite PCN Portal
- Alla sezione 1.4 della SDS sarà necessario riprotare i numeri dei 10 CAV nazionali riconosciuti come idonei al trattamento di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Tale Decreto è entrato in vigore il 1° Aprile 2021, fatta eccezione per il riferimento ai 10 CAV per il quale è previsto un periodo di adeguamento di 18 mesi
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento ai seguenti link:
- Decreto 28 Dicembre 2020
Gazzetta Ufficiale - Reg. 2020/1677
(testo armonizzato dell’Allegato VII) - Sezione PCN del sito ECHA
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